Art. 70 CPP dal 2024

Art. 70 Restrizioni e porte chiuse
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2 Qualora si proceda a porte chiuse, l’imputato, la vittima e l’accusatore privato possono farsi accompagnare al massimo da tre persone di fiducia.
3 Il giudice può consentire a cronisti giudiziari e ad altre persone che hanno un interesse legittimo di assistere, a determinate condizioni, ad udienze non pubbliche ai sensi del capoverso 1.
4 Qualora si sia proceduto a porte chiuse, il giudice comunica la sentenza in udienza pubblica o, se necessario, informa il pubblico in altro modo adeguato sull’esito del procedimento.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.