Legge federale sull’assicurazione militare (LAM) Art. 70

Zusammenfassung der Rechtsnorm LAM:



Art. 70 LAM dal 2024

Art. 70 Legge federale
sull’assicurazione militare (LAM) drucken

Art. 70 Organi doppi

Se, nel caso di lesione di organi doppi, l’intero danno è a carico dell’assicurazione militare giusta l’articolo 4 capoverso 3, quest’ultima subentra nei diritti dell’assicurato e dei suoi superstiti, rispetto a un’assicurazione contro gli infortuni o un’assicurazione contro le malattie, per la lesione del secondo organo. È fatto salvo il disciplinamento sul regresso verso terzi di cui agli articoli 72–75 LPGA (1) . (2)

(1) RS 830.1
(2) Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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