Art. 70 LPGA dal 2024
Art. 70 Prestazione anticipata
1 L’avente diritto può chiedere di riscuotere una prestazione anticipata se un evento assicurato fonda il diritto a prestazioni delle assicurazioni sociali ma sussiste un dubbio quanto al debitore delle suddette prestazioni.
2 Sono tenute a versare prestazioni anticipate:a. per le prestazioni in natura e le indennit giornaliere la cui assunzione da parte dell’assicurazione contro le malattie, dell’assicurazione contro gli infortuni, dell’assicurazione militare o dell’assicurazione per l’invalidit è contestata: l’assicurazione contro le malattie;b. (1) per le prestazioni la cui assunzione da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione, dell’assicurazione contro le malattie, dell’assicurazione contro gli infortuni, dell’assicurazione militare o dell’assicurazione per l’invalidit è contestata: l’assicurazione contro la disoccupazione;c. per le prestazioni la cui assunzione da parte dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione militare o da parte della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidit è contestata: l’assicurazione contro gli infortuni;d. per le rendite la cui assunzione da parte dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione militare o da parte della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidit secondo la LPP (2) è contestata: la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidit secondo la LPP.
3 L’avente diritto deve annunciarsi presso le assicurazioni sociali che entrano in considerazione.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 ([RU 2020 5137]; [FF 2018 1303]).
(2) [RS 831.40]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.