REDD Art. 7 - Revoca

Einleitung zur Rechtsnorm REDD:



Art. 7 REDD dal 2022

Art. 7 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 7 Revoca

Un giudice può essere sollevato dalle sue funzioni solo se gli altri giudici, riuniti in seduta plenaria, decidono, a maggioranza dei due terzi dei giudici eletti in carica, che egli non soddisfa più i requisiti richiesti. Deve previamente essere sentito dalla Corte plenaria. Ogni giudice può dare inizio al procedimento di revoca.


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