Art. 7 REDD dal 2022

Art. 7 Revoca
Un giudice può essere sollevato dalle sue funzioni solo se gli altri giudici, riuniti in seduta plenaria, decidono, a maggioranza dei due terzi dei giudici eletti in carica, che egli non soddisfa più i requisiti richiesti. Deve previamente essere sentito dalla Corte plenaria. Ogni giudice può dare inizio al procedimento di revoca.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.