Art. 7 LAINF dal 2024

Art. 7 Infortuni professionali
1 Sono infortuni professionali quelli (art. 4 LPGA (1) ) di cui è vittima l’assicurato: (2)
2 Sono pure infortuni professionali quelli di cui sono vittima gli occupati a tempo parziale, la cui durata di lavoro è inferiore al minimo previsto dal Consiglio federale, e occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via di ritorno.
3 Il Consiglio federale può definire altrimenti l’infortunio professionale per settori dell’economia con particolari forme di gestione, segnatamente l’agricoltura ed il piccolo artigianato.
(1) RS 830.1(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.