LCaGi Art. 7 - Autorità tenute a trasmettere dati

Einleitung zur Rechtsnorm LCaGi:



Art. 7 LCaGi dal 2025

Art. 7 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) drucken

Art. 7 Autorità tenute a trasmettere dati

1 Le autorità seguenti trasmettono i loro dati al Servizio del casellario giudiziale:

  • a. le autorità federali competenti in materia di grazia o di amnistia;
  • b. le autorità estere competenti per le comunicazioni allo Stato di origine in virtù dei pertinenti trattati internazionali;
  • c. le ambasciate e i consolati svizzeri in possesso di sentenze originarie straniere ai sensi dell’articolo 19.
  • 2 Le autorità cantonali competenti in materia di grazia o di amnistia trasmettono i loro dati al SERCO.

    3 Le autorità giudicanti militari, gli uditori e i giudici istruttori militari trasmettono i loro dati al Servizio di coordinamento della giustizia militare. Sono fatti salvi i casi di cui all’articolo 6 capoverso 3.


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