Art. 7 LCaGi dal 2025

Art. 7 Autorità tenute a trasmettere dati
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2 Le autorità cantonali competenti in materia di grazia o di amnistia trasmettono i loro dati al SERCO.
3 Le autorità giudicanti militari, gli uditori e i giudici istruttori militari trasmettono i loro dati al Servizio di coordinamento della giustizia militare. Sono fatti salvi i casi di cui all’articolo 6 capoverso 3.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.