Art. 7 CPP dal 2024
Art. 7 Obbligo di procedere
1 Nell’ambito delle loro competenze, le autorit penali sono tenute ad avviare e attuare un procedimento se vengono a conoscenza di reati o di indizi di reato.
2 I Cantoni possono:a. escludere o limitare la responsabilit penale dei membri delle loro autorit legislative e giudiziarie e dei membri del loro Governo per espressioni usate nel Parlamento cantonale;b. subordinare all’autorizzazione di un’autorit extragiudiziaria il procedimento penale per crimini o delitti che membri delle loro autorit amministrative e giudiziarie hanno commesso nell’esercizio delle proprie funzioni.
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