LPP Art. 7 - Salario minimo ed età

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 7 LPP dal 2025

Art. 7 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 7 Assicurazione obbligatoria dei salariati Capitolo 1: Presupposti dell’assicurazione obbligatoria Salario minimo ed età

1 I lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 22 680 franchi (1) sottostanno all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età. (2)

2 È tenuto conto del salario determinante giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 (3) sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). Il Consiglio federale può consentire deroghe.

(1) Nuovo importo giusta l’art. 5 dell’O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, nel testo della mod. del 28 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 469).
(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
(3) RS 831.10

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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