Art. 7 LDP dal 2022

Art. 7 Voto anticipato
1 I Cantoni provvedono affinché il voto anticipato sia possibile in due almeno dei quattro giorni precedenti quello della votazione.
2 Per il voto anticipato, il diritto cantonale prevede che ci si potr recare a singole o a tutte le urne per un tempo determinato ovvero consegnare la scheda, in busta chiusa, a un pubblico ufficio.
3 Se i Cantoni prevedono un voto anticipato più esteso, questo vale parimente per le votazioni e elezioni federali.
4 I Cantoni emanano le disposizioni necessarie per lo spoglio di tutti i voti, la tutela del segreto del voto e l’impedimento di abusi. (1)
(1) RU 1978 1552Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.