CCS Art. 6b -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 6b CCS dal 2024

Art. 6b Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 6b (1)

1 Le organizzazioni corporative, gli istituti e le fondazioni che hanno acquisito la personalit giuridica sotto la legge precedente, la conservano sotto questo codice, anche se non potessero acquistarla secondo le sue disposizioni.

2 Le persone giuridiche gi esistenti, per la cui costituzione, secondo le prescrizioni della nuova legge sarebbe necessaria l’iscrizione in un registro pubblico, devono, entro il termine di cinque anni dall’entrata in vigore della medesima, ottenere questa iscrizione, anche se non era prescritta dal diritto anteriore; decorso questo termine senza essere iscritte, la loro personalit non è più riconosciuta.

2bis Le fondazioni ecclesiastiche e le fondazioni di famiglia che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2014 (art. 52 cpv. 2) non sono iscritte nel registro di commercio conservano la personalit giuridica. Devono tuttavia farsi iscrivere nel registro di commercio entro cinque anni. Nello stabilire i requisiti dell’iscrizione, il Consiglio federale tiene conto della situazione particolare delle fondazioni ecclesiastiche. (2)

3 I diritti inerenti alla personalit sono determinati per tutte le persone giuridiche da questo codice, dal momento della sua entrata in vigore.

(1) Originario art. 7 e art. 6a.
(2) Introdotto dal n. I 1 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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