OR Art. 6a -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 6a OR dal 2025

Art. 6a Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 6a Invio di cose non ordinate (1)

1 L’invio di una cosa non ordinata non è una proposta.

2 Il destinatario non è obbligato a rinviare o a conservare la cosa.

3 Se l’invio di una cosa non ordinata è manifestamente dovuto a un errore, il destinatario deve informarne il mittente.

(1) Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 846; FF 1986 II 231).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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Art. 6a Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) - Anwendung bei den Gerichten

Anwendung im Kantonsgericht

Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
GEACJC/20/2022-SEASP; -maladie; Selon; COVID; COVID-; ACJC/; Lappelant; JTPI/; Service; Compte; Ordonnance; Chambre; Cependant; Suisse; Condamne; Entre; Minist; Quant; Conform; Enfin; Toute; FamPrach; Avant; Lorsque; Services; Pouvoir; MODIFIE; Normes