Art. 69a LDA dal 2022
Art. 69a (1) Violazione della protezione dei provvedimenti tecnici e delle informazioni sulla gestione dei diritti
1 A querela della parte lesa, è punito con la multa chiunque intenzionalmente e illecitamente:a. elude i provvedimenti tecnici efficaci secondo l’articolo 39a capoverso 2 con l’intenzione di procedere a un’utilizzazione legalmente non autorizzata di opere o di altri oggetti protetti;b. produce, importa, offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione, d in locazione, lascia in uso, pubblicizza o possiede a scopo di lucro dispositivi, prodotti o componenti o fornisce servizi che:1. sono oggetto di un’azione promozionale, pubblicitaria o commerciale volta a eludere i provvedimenti tecnici efficaci, 2. a prescindere dall’elusione dei provvedimenti tecnici efficaci, hanno solo una finalit o utilit commerciale limitata, o3. sono progettati, prodotti, adattati o forniti principalmente allo scopo di consentire o facilitare l’elusione dei provvedimenti tecnici efficaci;c. rimuove o altera informazioni elettroniche sulla gestione dei diritti d’autore e dei diritti di protezione affini secondo l’articolo 39b capoverso 2;d. riproduce, importa, offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione, diffonde, fa vedere o udire o mette a disposizione opere o altri oggetti protetti le cui informazioni sulla gestione dei diritti secondo l’articolo 39c capoverso 2 sono state rimosse o alterate.
2 Se ha agito per mestiere, l’autore dell’infrazione è perseguito d’ufficio. La pena è una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria.
3 Gli atti di cui al capoverso 1 lettere c e d sono punibili solo se sono compiuti da una persona che sa o che, secondo le circostanze, è tenuta a sapere che in tal modo commette, rende possibile, facilita o dissimula la violazione di un diritto d’autore o di un diritto di protezione affine.
(1) Introdotto dall’art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 ([RU 2008 2497]; [FF 2006 3135]).
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