Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) Art. 698
Zusammenfassung der Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 698 OR dal 2025
Art. 698 L’assemblea generale I. Poteri
1 L’assemblea generale degli azionisti costituisce l’organo supremo della società anonima.
2 All’assemblea generale spettano i poteri intrasmissibili seguenti: (1)
1. l’approvazione e la modificazione dello statuto;2. la nomina degli amministratori e dei membri dell’ufficio di revisione;3. (2) l’approvazione della relazione annuale e del conto di gruppo;4. l’approvazione del conto annuale, come pure la deliberazione sull’impiego dell’utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili;5. (3) la determinazione degli acconti sui dividendi e l’approvazione del conto intermedio necessario a tal fine;6. (3) la deliberazione sul rimborso della riserva legale da capitale; 7. (5) il discarico ai membri del consiglio d’amministrazione;8. (5) la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società;9. (5) le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto. (8) 3 Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, all’assemblea generale spettano inoltre i poteri intrasmissibili seguenti:
1. l’elezione del presidente del consiglio d’amministrazione;2. l’elezione dei membri del comitato di retribuzione;3. l’elezione del rappresentante indipendente;4. il voto sulle retribuzioni del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo. (5) (1) Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 ([RU 2007 4791]; [FF 2002 2841], [2004 3545]).
(2) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 ([RU 2012 6679]; [FF 2008 1321]).
(3) (4)
(4) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2020 4005]; [2022 109]; [FF 2017 325]).
(5) (6)
(6) (7)
(7) (9)
(8) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 ([RU 1992 733]; [FF 1983 II 713]).
(9) Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2020 4005]; [2022 109]; [FF 2017 325]).
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