OR Art. 697l -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 697l OR dal 2025
Art. 697l Elenco degli aventi economicamente diritto (1)
1 La società tiene un elenco degli aventi economicamente diritto ad essa annunciati.
2 L’elenco menziona il nome e il cognome nonché l’indirizzo degli aventi economicamente diritto.
3 I documenti giustificativi su cui si fonda un annuncio di cui all’articolo 697j devono essere conservati per dieci anni dopo la cancellazione della persona dall’elenco.
4 L’elenco deve essere tenuto in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.
(1) Introdotto dal n. I 2 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012 ([RU 2015 1389]; [FF 2014 563]). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 21 giu. 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali, in vigore dal 1° mag. 2021 ([RU 2019 3161]; [FF 2019 275]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.