Art. 69 LDA dal 2022
Art. 69 Lesione di diritti di protezione affini
1 A querela della parte lesa, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e illecitamente: (1) a. diffonde la prestazione di un artista interprete (prestazione) per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti;b. registra una prestazione su supporti audio o audiovisivi o su un supporto di dati;c. offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione esemplari riprodotti di una prestazione;d. ritrasmette la prestazione con impianti tecnici il cui titolare non è l’organismo di diffusione d’origine;e. (1) fa vedere o udire una prestazione messa a disposizione, diffusa o ritrasmessa;ebis. (3) utilizza una prestazione sotto falso nome o sotto un nome diverso dal nome d’arte scelto dall’artista interprete;eter. (3) mette a disposizione mediante un procedimento qualsiasi una prestazione, un supporto audio o audiovisivo o un’emissione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta;f. riproduce un supporto audio o audiovisivo o offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione gli esemplari riprodotti;g. ritrasmette un’emissione;h. registra un’emissione su supporti audio o audiovisivi o su un supporto di dati;i. riproduce un’emissione registrata su un supporto audio o audiovisivo o su un supporto di dati o mette altrimenti in circolazione tali esemplari riprodotti;k. (5) rifiuta d’indicare all’autorit competente la provenienza e la quantit dei supporti in suo possesso sui quali è registrata una prestazione protetta ai sensi degli articoli 33, 36 o 37, illecitamente fabbricati o immessi sul mercato, nonché i destinatari e l’entit delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali.
2 Se l’autore dell’infrazione ha agito per mestiere, si procede d’ufficio. La pena è una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria. (1)
(1) (2)
(2) (6)
(3) (4)
(4) Introdotta dall’art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 ([RU 2008 2497]; [FF 2006 3135]).
(5) Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 ([RU 2008 2551]; [FF 2006 1]).
(6) Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 ([RU 2008 2497]; [FF 2006 3135]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.