Art. 69 CPP dal 2024

Art. 69 Sezione 2: Pubblicit Principi
1 Le udienze dinanzi al tribunale di primo grado e al tribunale d’appello, nonché la comunicazione orale delle sentenze e delle ordinanze di tali tribunali sono pubbliche, ad eccezione delle deliberazioni.
2 In tali casi, se le parti hanno rinunciato a una pronuncia pubblica della sentenza o se è stato emesso un decreto d’accusa, gli interessati possono prendere visione della sentenza o del decreto d’accusa.
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4 Chiunque può assistere alle udienze pubbliche; le persone di et inferiore ai 16 anni necessitano tuttavia dell’autorizzazione di chi dirige il procedimento.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.