Art. 69 LAMaI dal 2024

Art. 69 Riserve d’assicurazione
1 Con l’applicazione di riserve, gli assicuratori possono escludere dall’assicurazione le malattie esistenti all’ammissione. Ciò vale parimenti per le malattie anteriori se, conformemente all’esperienza, è possibile una ricaduta.
2 Le riserve decadono al più tardi dopo cinque anni. Prima di questo termine l’assicurato può fornire la prova che una riserva non è più giustificata.
3 La riserva è valida solo se comunicata per scritto all’assicurato e se la malattia posta sotto riserva, l’inizio e la fine della durata della stessa sono indicati con esattezza nella comunicazione.
4 I capoversi 1–3 sono applicabili per analogia in caso d’aumento dell’indennit giornaliera e di riduzione del termine d’attesa.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.