Legge federale sui diritti politici (LDP) Art. 69

Zusammenfassung der Rechtsnorm LDP:



Art. 69 LDP dal 2022

Art. 69 Legge federale sui diritti politici (LDP) drucken

Art. 69 Esame preliminare

1 Prima della raccolta delle firme, la Cancelleria federale accerta con una decisione se la lista corrisponde alle esigenze formali della legge.

2 Se il titolo dell’iniziativa è fallace, contiene elementi di pubblicit commerciale o personale o si presta a confusione, la Cancelleria federale lo modifica. (1)

3 La Cancelleria federale esamina la concordanza linguistica dei testi e procede alle eventuali traduzioni.

4 Il titolo, il testo dell’iniziativa e il nome dei promotori sono pubblicati nel Foglio federale. (1)

(1) (2)
(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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