Art. 68b LStrl dal 2025

Art. 68b (1) Autorità competente
1 Lo scambio di informazioni supplementari relative a una segnalazione secondo l’articolo 68a capoversi 1 e 2 tra gli Stati Schengen avviene tramite il centro di contatto, di coordinamento e di consultazione per lo scambio di informazioni relativo alle segnalazioni inserite nel SIS (ufficio SIRENE).
2 Se constatano che un cittadino di uno Stato terzo segnalato ai fini del rimpatrio da un altro Stato Schengen non ha osservato l’obbligo di rimpatrio, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (2) e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen o sul territorio nazionale ne informano l’ufficio SIRENE.
3 Se in relazione a una segnalazione nel SIS è necessario consultare le competenti autorità di altri Stati Schengen, la consultazione è effettuata tramite l’ufficio SIRENE.
(1) Introdotto dall’all. 1 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2022 636; FF 2020 3117).(2) La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).
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