Art. 68b LAVS dal 2025

Art. 68b (1) Controllo dei datori di lavoro
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2 Gli organi incaricati di svolgere il controllo dei datori di lavoro presentano alla cassa di compensazione un rapporto in merito.
3 Essi notificano senza indugio alla cassa di compensazione l’eventuale constatazione di reati o gravi irregolarità.
4 Il Consiglio federale può incaricare l’autorità di vigilanza di emanare prescrizioni particolareggiate relative al controllo dei datori di lavoro.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).(2) RS 830.1
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