Art. 68a LPP dal 2025
Art. 68a (1) Partecipazione alle eccedenze risultanti dai contratti d’assicurazione
1 Dopo che è stata presa la decisione di adeguare le rendite all’evoluzione dei prezzi conformemente all’articolo 36 capoversi 2 e 3, le partecipazioni alle eccedenze risultanti dai contratti d’assicurazione sono accreditate all’avere di risparmio degli assicurati.
2 Deroghe al capoverso 1 sono ammesse soltanto se:a. nelle casse pensioni affiliate a fondazioni collettive, la commissione di previdenza della cassa pensioni decide espressamente altrimenti e comunica questa decisione alla fondazione collettiva;b. negli istituti di previdenza che non sono gestiti in forma di fondazione collettiva, l’organo paritetico decide espressamente altrimenti e comunica questa decisione all’istituto d’assicurazione.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 ([RU 2004 1677]; [FF 2000 2341]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.