LAVS Art. 68a - Compiti dell’ufficio di revisione

Einleitung zur Rechtsnorm LAVS:



Art. 68a LAVS dal 2025

Art. 68a Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) drucken

Art. 68a (1) Compiti dell’ufficio di revisione

1 L’ufficio di revisione verifica se il conto d’esercizio è stato allestito conformemente all’articolo 67.

2 Verifica inoltre se:

  • a. la contabilità è conforme alle disposizioni legali;
  • b. l’organizzazione e la gestione sono conformi alle disposizioni legali;
  • c. i sistemi d’informazione soddisfano i requisiti di cui all’articolo 72a capoverso 2 lettera b;
  • d. la gestione dei rischi, il sistema di gestione della qualità e il sistema di controllo interno soddisfano i requisiti di cui all’articolo 66;
  • e. i compiti delegati secondo l’articolo 63a capoverso 1 sono svolti conformemente a quanto approvato dal Consiglio federale.
  • 3 L’ufficio di revisione presenta un rapporto sulla revisione all’autorità di vigilanza, conformemente alle istruzioni di quest’ultima. Se la cassa di compensazione fa parte di un istituto cantonale delle assicurazioni sociali, l’ufficio di revisione presenta all’autorità di vigilanza anche il rapporto sulla revisione dell’istituto delle assicurazioni sociali.

    4 L’ufficio di revisione notifica senza indugio all’autorità di vigilanza l’eventuale constatazione di reati, gravi irregolarità o violazioni dei principi di un’attività irreprensibile.

    5 Il Consiglio federale può incaricare l’autorità di vigilanza di emanare prescrizioni particolareggiate relative all’esecuzione delle revisioni. Le casse di compensazione sono sentite in merito a queste prescrizioni.

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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