Art. 689 CCS dal 2024

Art. 689 4. Scolo delle acque
1 Ogni proprietario è tenuto a ricevere l’acqua che scola naturalmente dal fondo superiore, particolarmente l’acqua piovana, di disgelo e quella delle sorgenti non raccolte.
2 A nessuno è lecito modificare il deflusso naturale dell’acqua a danno del vicino.
3 L’acqua defluente necessaria ad un fondo inferiore gli può esser tolta solo in quanto sia indispensabile per il fondo superiore.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.