Art. 687 CCS dal 2022

Art. 687 3. Piante
1 Il vicino può tagliare ed appropriarsi i rami sporgenti e le radici penetranti quando danneggino la sua propriet e dietro reclamo non sieno tolti entro un termine conveniente.
2 Se il proprietario tollera la sporgenza di rami sul suo suolo coltivato o fabbricato, egli ha diritto ai frutti che producono.
3 Queste prescrizioni non sono applicabili alle selve fra loro confinanti.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.