OR Art. 685d -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 685d OR dal 2024

Art. 685d Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 685d Azioni nominative quotate in borsa a. Condizioni del rifiuto (1)

1 La societ può rifiutare come azionista l’acquirente di azioni nominative quotate in borsa, soltanto se lo statuto prevede un limite massimo, in per cento, del numero di azioni nominative per le quali l’acquirente deve essere riconosciuto come azionista, e questo limite è superato.

2 La societ può inoltre rifiutare l’acquirente se, su sua domanda, questi non dichiara espressamente che ha acquistato le azioni in proprio nome e per proprio conto, che non sono stati convenuti il riacquisto o la restituzione delle stesse e che si assume il rischio economico legato alle azioni. Non può rifiutare l’iscrizione per il solo fatto che la domanda è stata presentata dalla banca dell’acquirente. (2)

3 Se azioni nominative quotate (3) in borsa sono state acquistate per successione, divisione ereditaria o in virtù del regime matrimoniale dei beni, l’acquirente non può essere rifiutato come azionista.

(1) Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).
(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della societ anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
(3) Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC – RU 1974 1051).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

BVGELeitsatzSchlagwörter
BVGE 2010/63FinanzmarktaufsichtFINMA; Sulzer; Option; Aktien; Offenlegung; FINMAG; Vorinstanz; Recht; Optionen; Beschwerdeführer; Person; Personen; Meldepflicht; Gruppe; Sulzer­; Stiftung; Börsen; BEHV­; Erwerb; Barausgleich; Beteiligungs; Millenium; BEHV­EBK; Aufsicht; Verfügung; Sinne; Banken; Sulzer­Aktien
B-1215/2009FinanzmarktaufsichtAktie; Aktien; Recht; Sulzer; Quot;; Vorinstanz; FINMA; Stiftung; Option; Bundes; Melde; Offenlegung; FINMAG; Beschwerdeführer; Meldepflicht; Person; Millenium; Optionen; Erwerb; Finanz; Personen; Everest; Stiftungs; Sulzer-Aktien; Trans; Verfügung; Verfahren