Art. 68 CPC dal 2024
Art. 68 Rappresentanza delle parti Rappresentanza contrattuale
1 Ogni parte con capacit processuale può farsi rappresentare nel processo.
2 Sono autorizzati a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio:a. in tutti i procedimenti, gli avvocati legittimati ad esercitare la rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero giusta la legge del 23 giugno 2000 (1) sugli avvocati;b. dinanzi all’autorit di conciliazione, nelle controversie patrimoniali in procedura semplificata, nonché nelle pratiche evase in procedura sommaria, i commissari e agenti giuridici patentati, se il diritto cantonale lo prevede;c. nelle pratiche evase in procedura sommaria secondo l’articolo 251 del presente Codice, i rappresentanti professionali a tenore dell’articolo 27 LEF (2) ;d. dinanzi al giudice della locazione e al giudice del lavoro, i rappresentanti professionalmente qualificati, se il diritto cantonale lo prevede.
3 Il rappresentante deve legittimarsi mediante procura.
4 Il giudice può ordinare la comparizione personale delle parti rappresentate.
(1) [RS 935.61]
(2) [RS 281.1]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.