Art. 68 OETV dal 2025

Art. 68 Demarcazioni
1
2 Parti di veicoli, parti da montare o altri attrezzi possono, se necessario, essere resi appariscenti mediante calotta o coperchio segnalato con il medesimo riconoscimento.
3 Gli autocarri, gli autoveicoli di lavoro, i trattori e i rimorchi possono essere contrassegnati posteriormente con pannelli di segnalazione retroriflettenti e fluorescenti conformemente al regolamento UNECE n. 150 o al regolamento UNECE n. 70 e all’allegato 4. (1)
4 Gli autoveicoli, i quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore e i tricicli a motore aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e i loro rimorchi, come pure i rimorchi con velocità massima limitata a 45 km/h, devono essere contrassegnati posteriormente con un pannello di segnalazione conformemente alle disposizioni del regolamento UNECE n. 150 o del regolamento UNECE n. 69 e dell’allegato 4 numero 10. Fanno eccezione i trattori e i veicoli la cui larghezza non supera 1,30 m. (1)
5 Le piattaforme elevatrici in posizione di lavoro o le sponde posteriori ribaltate verso il basso possono essere resi visibili mediante dispositivi di avvertimento a luce lampeggiante giusta l’articolo 78 capoverso 2.
(1) (2)(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.