Art. 68 LEF dal 2024

Art. 68 Spese
d’esecuzione
1 Le spese d’esecuzione sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l’ufficio può intanto sospendere l’atto esecutivo, dandone avviso al creditore.
2 Il creditore ha diritto di prelevare sui pagamenti del debitore le spese d’esecuzione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.