Art. 68 CPM dal 2025
Art. 68 Soppressione di un reclamo
1.Chiunque, a scopo d’intercettazione, trattiene o sopprime, totalmente o parzialmente, un reclamo presentato da un subalterno od una denuncia penale,chiunque fa scientemente un rapporto inveritiero sopra un reclamo o una denuncia penale,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2.Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
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