Art. 68 LPP dal 2025

Art. 68 Contratti di assicurazione tra istituti di previdenza e istituti di assicurazione
1 Gli istituti di assicurazione che intendono assumere la copertura dei rischi per istituti di previdenza registrati secondo la presente legge devono includere nelle loro offerte tariffe che coprano soltanto i rischi morte e invalidità legalmente prescritti. Il Consiglio federale disciplina i particolari.
2 ... (1)
3 Gli istituti di assicurazione devono fornire agli istituti di previdenza le indicazioni necessarie affinché questi ultimi possano garantire la trasparenza richiesta dall’articolo 65a. (2)
4
(2) (3)
(3) Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.