Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) Art. 68

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPP:



Art. 68 LPP dal 2025

Art. 68 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 68 Contratti di assicurazione tra istituti di previdenza e istituti di assicurazione

1 Gli istituti di assicurazione che intendono assumere la copertura dei rischi per istituti di previdenza registrati secondo la presente legge devono includere nelle loro offerte tariffe che coprano soltanto i rischi morte e invalidità legalmente prescritti. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

2 ... (1)

3 Gli istituti di assicurazione devono fornire agli istituti di previdenza le indicazioni necessarie affinché questi ultimi possano garantire la trasparenza richiesta dall’articolo 65a. (2)

4 Rientrano in particolare in queste indicazioni anche:

  • a. un conteggio annuo comprensibile concernente la partecipazione alle eccedenze; il conteggio deve mostrare in particolare su quale base è stata calcolata la partecipazione alle eccedenze e secondo quali principi è stata suddivisa;
  • b. una distinta delle spese di amministrazione; il Consiglio federale emana le disposizioni relative alle modalità di scritturazione. (2)
  • (1) Abrogato dall’all. n. II 3 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).
    (2) (3)
    (3) Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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