LDP Art. 67b - Riuscita

Einleitung zur Rechtsnorm LDP:



Art. 67b LDP dal 2022

Art. 67b Legge federale sui diritti politici (LDP) drucken

Art. 67b (1) Riuscita

1 Trascorso il termine di referendum, la Cancelleria federale accerta se il referendum è appoggiato dal numero prescritto di Cantoni. (2)

2 Sono nulle le domande di referendum che:

  • a. non sono decise e depositate alla Cancelleria federale entro la scadenza del termine di referendum;
  • b. non sono state decise da un organo materialmente competente;
  • c. non consentono di identificare con certezza l’atto normativo federale sul quale è chiesta la votazione popolare.
  • 3 La Cancelleria federale notifica per scritto ai governi di tutti i Cantoni che hanno chiesto il referendum la decisione accertante la riuscita o la non riuscita e la pubblica nel Foglio federale, indicando il numero delle domande valide e di quelle nulle.

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309).
    (2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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