Art. 67b LDP dal 2022

Art. 67b (1) Riuscita
1 Trascorso il termine di referendum, la Cancelleria federale accerta se il referendum è appoggiato dal numero prescritto di Cantoni. (2)
2
3 La Cancelleria federale notifica per scritto ai governi di tutti i Cantoni che hanno chiesto il referendum la decisione accertante la riuscita o la non riuscita e la pubblica nel Foglio federale, indicando il numero delle domande valide e di quelle nulle.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309).(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.