Art. 67a LDP dal 2022
Art. 67a (1) Forma
La lettera del governo cantonale alla Cancelleria federale deve contenere le indicazioni seguenti:a. l’atto normativo con la data di promulgazione da parte dell’Assemblea federale;b. l’organo che domanda la votazione popolare in nome del Cantone;c. le disposizioni di diritto cantonale disciplinanti la competenza in materia di referendum del Cantone;d. la data e il risultato della decisione che chiede il referendum.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 ([RU 1997 753]; [FF 1993 III 309]).
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