Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) Art. 67

Zusammenfassung der Rechtsnorm LCaGi:



Art. 67 LCaGi dal 2025

Art. 67 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) drucken

Art. 67 Disposizioni finali Disposizioni penali

1 Chiunque, senza averne diritto secondo l’articolo 55 capoversi 1–2, chiede ad altri di presentare un estratto specifico per privati o intenzionalmente utilizza o trasmette ad altri un tale estratto è punito con la multa, sempre che non abbia commesso un reato più grave secondo un’altra legge. (1)

2 Chiunque fornisce scientemente informazioni false nel modulo ufficiale di cui all’articolo 55 capoverso 4 è punito con la multa, sempre che non abbia commesso un reato più grave secondo un’altra legge.

(1) Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123c Cost.), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2018 3803; 2022 321, 682; FF 2016 5509).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.