Art. 67 LEF dal 2024
Art. 67 Della domanda d’esecuzione A. Domanda d’esecuzione
1 La domanda d’esecuzione si presenta per iscritto o verbalmente all’ufficio d’esecuzione. Essa deve enunciare:
1. il nome ed il domicilio del creditore e dell’eventuale suo rappresentante e, ove dimori all’estero, il domicilio da lui eletto nella Svizzera;in mancanza d’indicazione speciale, questo domicilio si reputa eletto presso l’ufficio d’esecuzione;2. (1) il nome ed il domicilio del debitore e, al caso, del suo legale rappresentante; nella domanda di esecuzione contro un’eredit dev’essere indicato a quali eredi debba farsi la notificazione;3. l’ammontare del credito o delle garanzie richieste, in valuta legale svizzera, e pei crediti fruttiferi la misura degli interessi e il giorno dal quale sono domandati;4. il titolo di credito con la sua data e, in difetto di titolo, la causa del credito.2 Pei crediti garantiti da pegno la domanda deve contenere inoltre le indicazioni prescritte dall’articolo 151. (2)
3 Della domanda d’esecuzione si deve dar atto gratuitamente al creditore che lo richieda.
(1) Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 ([RU 24 233 ]Tit. fin. art. 60).
(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ([RU 1995 1227]; [FF 1991 III 1]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.