Art. 67 LAM dal 2024

Art. 67 Capitolo 3: Rapporti con terzi
1 In caso di surrogazione dell’assicurazione militare si applicano gli articoli 72–75 LPGA (2) .
2 Nel caso di danno causato nell’ambito dell’attivit di servizio di militari, personale federale, persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile o persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile, è fatta salva, in deroga agli articoli 72–75 LPGA, la surrogazione di altri organi federali secondo le disposizioni speciali. (3)
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).(2) RS 830.1
(3) Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).
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