Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 67

Zusammenfassung der Rechtsnorm LDIP:



Art. 67 LDIP dal 2022

Art. 67 Legge federale
sul diritto internazionale privato (LDIP) drucken

Art. 67 origine

Ove i genitori non siano domiciliati in Svizzera ed il figlio non vi dimori abitualmente, per le azioni di accertamento o contestazione della filiazione sono competenti i tribunali del luogo di origine svizzero di un genitore se è impossibile proporre l’azione nel domicilio di un genitore o nella dimora abituale del figlio ovvero non lo si possa ragionevolmente pretendere.


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