Art. 67 LPGA dal 2024

Art. 67 Cura medica e prestazioni pecuniarie
1 Se il beneficiario d’indennit o di una rendita soggiorna in uno stabilimento ospedaliero a spese dell’assicurazione sociale, l’assicuratore tenuto ad assumere la cura medica può, tenendo conto degli oneri familiari dell’assicurato, dedurre un importo fisso per le spese di mantenimento nello stabilimento. Questa deduzione può essere effettuata sull’indennit o sulla rendita.
2 Se il beneficiario di un assegno per grandi invalidi soggiorna in uno stabilimento ospedaliero a spese dell’assicurazione sociale, il diritto all’assegno è soppresso per ogni mese civile intero trascorso nello stabilimento. (1)
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.