Art. 66a LAVS dal 2025
Art. 66a (1) Garanzia di un’attività irreprensibile
Le seguenti persone devono godere di buona reputazione, offrire la garanzia di un’attività irreprensibile e dichiarare le proprie relazioni d’interesse: a. i membri del comitato direttivo di una cassa di compensazione professionale;b. i membri della commissione amministrativa di una cassa di compensazione cantonale;c. il gerente, il suo supplente e le altre persone cui sono affidati compiti di direzione.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 ([RU 2023 688]; [FF 2020 1]).
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