LAVS Art. 66a - Garanzia di un’attività irreprensibile

Einleitung zur Rechtsnorm LAVS:



Art. 66a LAVS dal 2025

Art. 66a Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) drucken

Art. 66a (1) Garanzia di un’attività irreprensibile

Le seguenti persone devono godere di buona reputazione, offrire la garanzia di un’attività irreprensibile e dichiarare le proprie relazioni d’interesse:

  • a. i membri del comitato direttivo di una cassa di compensazione professionale;
  • b. i membri della commissione amministrativa di una cassa di compensazione cantonale;
  • c. il gerente, il suo supplente e le altre persone cui sono affidati compiti di direzione.
  • (1) Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).

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