Art. 667 CCS dal 2024

Art. 667 A. Elementi
1 La propriet del fondo si estende superiormente nello spazio ed inferiormente nella terra fin dove esiste per il proprietario un interesse ad esercitarla.
2 Essa comprende, salvo le restrizioni legali, tutto ciò che è piantato o costrutto sul terreno ed anche le sorgenti.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.