Art. 660 CCS dal 2025

Art. 660
1 Gli spostamenti di terreno dall’uno all’altro fondo non producono alcuna modificazione dei confini.
2 Le porzioni di terreno ed altri materiali che per tali spostamenti passano dall’uno all’altro fondo sono soggetti alle disposizioni sulle cose trasportate e sull’unione di cose.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.