Art. 66 LD dal 2023

Art. 66 Vigilanza e inventario
1 Il depositario deve tenere un inventario di tutte le merci sensibili depositate. L’UDSC stabilisce la forma dell’inventario.
2 L’autorizzazione di gestire un deposito franco doganale può prevedere che l’obbligo di tenere un inventario spetti al depositante.
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4 L’UDSC può esigere che il depositario presti una garanzia per l’osservanza degli obblighi di cui al capoverso 3.
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