Art. 66 PA dal 2022
Art. 66 K. Revisione I. Motivi (1)
1 L’autorit di ricorso, a domanda di una parte o d’ufficio, procede alla revisione della sua decisione quando sulla stessa ha influito un crimine o un delitto.
2 Essa procede, inoltre, alla revisione della sua decisione, a domanda di una parte, se:a. la parte allega fatti o produce mezzi di prova nuovi e rilevanti;b. la parte prova che l’autorit di ricorso non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti o di determinate conclusioni;c. la parte prova che l’autorit di ricorso ha violato gli articoli 10, 59 o 76 sulla ricusazione o l’astensione, gli articoli 26–28 sull’esame degli atti o gli articoli 29–33 sul diritto di essere sentiti; oppured. (2) la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato in una sentenza definitiva che la Convenzione del 4 novembre 1950 (3) per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert fondamentali (CEDU) o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU), per quanto un indennizzo non sia atto a compensare le conseguenze della violazione e la revisione sia necessaria per ovviarvi.
3 I motivi indicati nel capoverso 2 lettere a–c non danno adito a revisione se la parte poteva invocarli nella procedura precedente la decisione del ricorso o mediante un ricorso contro quest’ultima.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 ([RU 2006 2197 ][1069]; [FF 2001 3764]).
(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022 ([RU 2022 289]; [FF 2021 300], [889]).
(3) [RS 0.101]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.