Art. 66 LAINF dal 2024
Art. 66 Settore di competenza (1)
1 Sono assicurati d’obbligo presso l’INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti:a. aziende industriali a norma dell’articolo 5 della legge federale del 13 marzo 1964 (2) sul lavoro (LL);b. aziende dell’industria edilizia, d’installazioni e di posa di condutture;c. aziende di estrazione e lavorazione dei prodotti del sottosuolo;d. aziende forestali;e. aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro e le fonderie; fanno eccezione le aziende di vendita indicate qui di seguito, che non fabbricano i prodotti bensì si limitano a lavorarli:1. negozi di ottica,2. bigiotterie e gioiellerie,3. negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l’affilatura delle lamine e la levigatura della soletta,4. negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne,5. negozi di decorazione d’interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria; (1) f. aziende che producono, impiegano in grandi quantit o hanno in deposito in grandi quantit materie infiammabili o esplosive, oppure sostanze che possono causare malattie professionali (art. 9 cpv. 1);g. aziende di comunicazione e trasporto come pure quelle connesse direttamente all’industria dei trasporti;h. aziende commerciali con in deposito grandi quantit di merce pesante e munite di mezzi meccanici;i. macelli con installazioni meccaniche;k. aziende per la fabbricazione di bevande;l. aziende di distribuzione d’elettricit , gas e acqua, come pure quelle di eliminazione dei rifiuti e di depurazione delle acque;m. aziende di preparazione, di direzione o di vigilanza tecniche dei lavori menzionati alle lettere b-l;n. laboratori d’apprendistato e protetti;o. aziende di lavoro temporaneo;p. amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione;q. servizi di amministrazioni pubbliche cantonali, comunali o di corporazioni di diritto pubblico, per quanto eseguano lavori menzionati alle lettere b–m.
2 Il Consiglio federale precisa quali aziende sottostanno all’assicurazione obbligatoria e definisce segnatamente il campo d’attivit dell’INSAI in relazione ai lavoratori:a. di aziende ausiliarie ed accessorie di quelle sottostanti all’assicurazione obbligatoria;b. di aziende le cui sole parti ausiliarie ed accessorie soggiacciono al capoverso 1;c. di aziende miste;d. alle dipendenze di persone esercitanti in gran parte per conto proprio attivit di cui al capoverso (4) 1 lettere b–m, senza che si sia in presenza di un’azienda.
3 Il Consiglio federale può dispensare dall’obbligo di assicurarsi presso l’INSAI i lavoratori di aziende affiliate ad un istituto di assicurazione privato contro gli infortuni di un’associazione professionale che garantisca una protezione assicurativa equivalente. Tali dispense devono essere in particolare accordate qualora servano a salvaguardare l’esistenza e l’efficienza dell’istituto d’assicurazione.
3bis I disoccupati sono assicurati presso l’INSAI. Il Consiglio federale disciplina quale assicuratore è competente in caso di guadagno intermedio, disoccupazione parziale e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. (5)
3ter Le persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c sono assicurate presso l’INSAI. (6)
4 L’INSAI gestisce l’assicurazione facoltativa per i datori di lavoro i cui dipendenti sono assicurati d’obbligo presso l’istituto stesso, come pure per i familiari di tali datori di lavoro, collaboranti nell’impresa (art. 4 e 5). Il Consiglio federale può inoltre autorizzare l’INSAI ad assicurare gli indipendenti che esercitano le diverse professioni suindicate e non occupano manodopera.
(1) (3)
(2) [RS 822.11]
(3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 ([RU 2016 4375]; [FF 2008 4703], [2014 6835]).
(4) [RU 1982 2096]
(5) Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 ([RU 2016 4375]; [FF 2008 4703], [2014 6835]).
(6) Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 ([RU 2021 705]; [FF 2017 2191]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.