OLL1 Art. 66 - Lavori sotterranei nelle miniere (1)

Einleitung zur Rechtsnorm OLL1:



Art. 66 OLL1 dal 2023

Art. 66 Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) drucken

Art. 66 Lavori sotterranei nelle miniere (1)

(art. 36a LL)è vietato impiegare donne in lavori sotterranei nelle miniere, salvo che si tratti di: (1)

  • a. attivit scientifiche;
  • b. servizi di pronto soccorso o di assistenza medica urgente;
  • c. attivit di breve durata nell’ambito di una formazione professionale regolamentata; oppure
  • d. attivit di breve durata a carattere non manuale.
  • (1) (2)
    (2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 999).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.