LPP Art. 65c - Copertura insufficiente temporanea

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 65c LPP dal 2025

Art. 65c Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 65c (1) Copertura insufficiente temporanea

1 È ammessa una copertura insufficiente temporanea, e dunque una deroga temporanea al principio della garanzia da offrire in ogni tempo secondo l’articolo 65 capoverso 1, se:

  • a. è garantito che le prestazioni nell’ambito della presente legge possono essere effettuate quando sono esigibili (art. 65 cpv. 2); e
  • b. l’istituto di previdenza prende misure atte a sanare la copertura insufficiente entro un termine adeguato.
  • 2 In caso di copertura insufficiente, l’istituto di previdenza deve informare l’autorità di vigilanza, il datore di lavoro, gli assicurati e i beneficiari di rendite in merito all’entità e alle cause di tale insufficienza e alle misure prese.

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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