Art. 65a LAMaI dal 2025
Art. 65a (1) Riduzione dei premi da parte dei Cantoni a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito
I Cantoni accordano riduzioni dei premi ai seguenti assicurati di condizioni economiche modeste che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito:a. ai frontalieri e ai loro familiari;b. ai familiari dei dimoranti temporanei, dei dimoranti annuali e dei domiciliati;c. ai beneficiari di una prestazione dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione e ai loro familiari.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000 ([RU 2002 858]; [FF 2000 3537]). Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell’Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell’AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 ([RU 2002 685]; [FF 2001 4435]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.