Art. 656 CCS dal 2024

Art. 656 B. Acquisto della propriet fondiaria
1 Per l’acquisto della propriet fondiaria occorre l’iscrizione nel registro fondiario.
2 Nei casi di occupazione, successione, espropriazione, esecuzione forzata o sentenza, l’acquirente diventa proprietario gi prima dell’iscrizione, ma può disporre del fondo nel registro fondiario solo dopo che l’iscrizione fu eseguita.
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