OR Art. 653b -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 653b OR dal 2024

Art. 653b Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 653b Base statutaria (1)

1 Lo statuto deve indicare:

  • 1. (2) l’ammontare nominale del capitale condizionale;
  • 2. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni;
  • 3. la cerchia dei titolari dei diritti di conversione o d’opzione;
  • 4. (2) la limitazione o la soppressione dei diritti d’opzione spettanti agli attuali azionisti, in quanto non siano loro accordati i diritti d’opzione ai sensi del presente articolo;
  • 5. i privilegi inerenti a determinate categorie d’azioni;
  • 6. la limitazione della trasferibilit delle nuove azioni nominative;
  • 7. (4) la forma in cui esercitare i diritti di conversione o d’opzione e in cui rinunciare a questi diritti.
  • 2 Se agli azionisti non è offerta previamente la sottoscrizione delle obbligazioni di prestiti o di obbligazioni similari dotate di diritti di conversione o d’opzione, lo statuto deve inoltre indicare:

  • 1. le condizioni d’esercizio dei diritti di conversione o d’opzione;
  • 2. i criteri secondo i quali va calcolato il prezzo d’emissione.
  • 3 Sono nulli i diritti di conversione o d’opzione accordati prima dell’iscrizione nel registro di commercio della disposizione statutaria sull’aumento del capitale con capitale condizionale. (2)

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).
    (2) (3)
    (3) (5)
    (4) Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della societ anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
    (5) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della societ anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

    Art. 653b Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) - Anwendung bei den Gerichten

    Anwendung im Kantonsgericht

    Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    ZHHE170305Vorsorgliche MassnahmenBeklagten; Aktien; Massnahme; Streit; Gesuch; Parteien; Gesuchsgegnerin; Optionsrechte; Kapital; Streitwert; Verfahren; Standslosigkeit; Kapitalerhöhung; Generalversammlung; Aktienkapital; Bezug; Begehren; Frist; Stellung; Schweizerische; Verfügung; Rechtsanwalt; Massnahmen; Ausgabe; Statuten; Verwaltungsrat; Richter; Eingabe; Kostenvorschuss; Anlass