OR Art. 652e -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 652e OR dal 2025
Art. 652e (1)
Il consiglio d’amministrazione dà in una relazione scritta ragguagli su:1. (2) la specie e lo stato dei conferimenti in natura e l’adeguatezza della loro stima;2. l’esistenza del debito e la sua compensabilità;3. la libera disponibilità del capitale proprio convertito;4. il rispetto della deliberazione dell’assemblea generale, in particolare per quanto concerne la limitazione o soppressione del diritto d’opzione e l’utilizzazione dei diritti d’opzione non esercitati o soppressi;5. le ragioni e l’adeguatezza dei vantaggi speciali accordati a singoli azionisti o ad altri.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 ([RU 1992 733]; [FF 1983 II 713]).
(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2020 4005]; [2022 109]; [FF 2017 325]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.