Art. 65 LD dal 2023

Art. 65 Immissione in deposito, durata di giacenza e lavorazione delle merci
1 Le merci che saranno immagazzinate in un deposito franco doganale devono essere dichiarate a tal fine all’ufficio doganale competente ed essere immesse nel deposito franco doganale.
2 Nei depositi franchi doganali le merci possono essere immagazzinate per una durata illimitata. Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale le merci tassate all’esportazione devono essere esportate.
3 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali le merci depositate possono essere sottoposte a lavorazione.
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